1999 - 2019

20 anni

In Mountain Bike

Statuto

 

1.

E' costituita l'associazione culturale e sportiva dilettantistica denominata "Deaf Mtb Cup", avente carattere di volontariato, con lo scopo di promuovere, diffondere ed incentivare la pratica della disciplina sportiva della mountain bike, del ciclismo, del podismo e del tempo libero fra i non udenti.

2.

A tale scopo, essa organizza in proprio, o per mezzo delle Società aderenti, gare amatoriali di mountain bike, di ciclismo, di podismo e gare di duathlon o triathlon in cui sia prevista almeno una prova di mountain bike.

3.

Può organizzare, previa autorizzazione delle competenti Federazioni Sportive del C.O.N.I., anche gare di carattere agonistico, riservate ai non udenti.

4.

Può inoltre organizzare attività del tempo libero quali: pedalate ecologiche, escursioni, gite, viaggi e quant'altro possa concorrere allo sviluppo culturale ed all'integrazione sociale dei non udenti.

5.

Può aderire alle Federazioni Sportive del C.O.N.I. o ad altri Enti di propaganda sportiva riconosciuti dal Coni, accettandone pienamente gli statuti ed i regolamenti.

6.

Per non udenti si intendono quelle persone disabili riconosciute sordomute dalle apposite commissioni mediche, o che presentino un deficit uditivo non inferiore a 55 decibel, supportato da idonea documentazione medica (audiogramma).

7.

L'associazione non ha scopo di lucro, ed è aperta a tutti coloro che desiderano praticare per svago, divertimento, competizione ed agonismo la disciplina della mountain bike, del ciclismo, del podismo e le attività del tempo libero.

8.

Possono aderire all'associazione, per mezzo delle Società o dei Gruppi Sportivi regolarmente costituiti ed aderenti, tutti coloro che versano annualmente la quota di adesione.

9.

Tutti i soci sono tenuti al rigoroso rispetto dello Statuto e dei Regolamenti e, tramite le Società di appartenenza, hanno l'obbligo di versare la quota sociale nei modi, nei termini e per l'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. Hanno, inoltre il diritto di poter candidarsi liberamente per l'elezione degli organi sociali, e di esprimere il proprio voto in assemblea nel modo indicato al successivo art. 16.

10.

L'associazione ha la propria sede provvisoria presso il domicilio del Presidente in carica, ovvero del Segretario, ed ha durata illimitata.

11.

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote annuali versate dalle Società aderenti e dai tesserati, dai contributi pubblici e privati, e da ogni altra entrata derivante da elargizioni o donazioni. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nelle attività specificate nel presente statuto.

12.

Sono organi dell'associazione
- L'assemblea delle Società aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Sindaci

13.

L'Assemblea delle Società aderenti è l'organo sovrano dell'Associazione ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Essa si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni due anni per l'elezione degli organi sociali, ed in via straordinaria per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, ed ogniqualvolta venga richiesto dai ¾ delle Società aderenti.

14.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta inviata alle Società, a mezzo lettera raccomandata A/R, almeno 20 giorni prima della data fissata. L'assemblea è validamente costituta in prima convocazione qualora siano presenti la metà delle Società aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

15.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, che si avvale della collaborazione del segretario per la redazione del verbale, e di due scrutatori scelti fra i convenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese, o per alzata di mano. L'elezione del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci avviene per scrutinio segreto.

16.

Ogni Società ha diritto di esprimere in assemblea, per mezzo del proprio Presidente o del Legale Rappresentante, un numero di voti pari al numero dei tesserati ad essa iscritti alla data di convocazione. Ne consegue che ogni tesserato è rappresentato in assemblea dalla propria Società di appartenenza.

17.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti nell'assemblea. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un vice Presidente. Il Consiglio dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni del Presidente, o di decadenza del Consiglio, comunque determinata, verrà indetta, entro 90 giorni, un'assemblea elettiva straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio. Nel caso di dimissioni di un consigliere, esso verrà sostituito dal primo dei non eletti.

18.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o venga richiesto da 2/3 dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni potrà partecipare, senza diritto di voto, il segretario che avrà cura di redigere il verbale.

19.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca l'assemblea ordinaria, dà seguito alle deliberazioni prese dall'assemblea, vigila sul rispetto dello statuto e dei regolamenti da parte degli associati, amministra i fondi messi a disposizione sotto qualsiasi titolo, predispone il bilancio consuntivo, ed espleta tutte le formalità di carattere burocratico, e può avvalersi della collaborazione di un segretario nominato dal Consiglio dietro Sua proposta. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente.

20.

Il Collegio dei Sindaci si compone di 3 membri eletti nell'assemblea, ed espleta le sue funzioni secondo quanto previsto dall'art. 2403 del codice civile. Il Collegio dura in carica due anni, ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni di un componente il collegio sindacale, esso sarà sostituito dal primo dei non eletti.

21.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci prestano la loro opera gratuitamente, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

22.

In caso di scioglimento dell'associazione, decretato dai ¾ degli aventi diritto al voto, il patrimonio sarà devoluto ad una associazione aventi scopi analoghi a quelli del presente statuto, ed in particolare che si occupi della promozione dell'attività sportiva fra i non udenti.